Secondo il Tar Veneto (sentenza n. 2292/2024) deve essere riconosciuta non solo la visione ma anche la possibilità di “fotografare” i documenti storici per finalità di ricerca, in ragione delle rilevanti finalità di pubblico interesse sottese, con la precisazione che, qualora contengano dati personali, questo è possibile nei limiti in cui sia dimostrato che la loro conoscenza è strettamente necessaria in relazione alle finalità della ricerca svolta.
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